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L’assemblea di condominio non può
approvare, a semplice maggioranza, di dividere il debito di un condomino moroso
tra gli altri condomini che già hanno pagato le spese di condominio. Per
spalmare la morosità del soggetto inadempiente è necessario, invece, il voto all'unanimità. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Roma. Secondo il giudice capitolino, è illegittima
– e può essere impugnata entro 30 giorni, previo tentativo di mediazione – la
delibera condominiale che approva la ripartizione del debito residuo a carico
dei condomini: infatti, non sussiste, a carico di quelli non morosi, alcun
obbligo e non vi è neanche, tra i condomini, alcun principio di solidarietà
delle obbligazioni. Tale principio era
stato introdotto nel 2008 da una nota sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione. Secondo la Corte, infatti, “le obbligazioni e la susseguente
responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà”: in
pratica, a ciascun singolo proprietario si possono imputare, in proporzione
alla sua quota millesimale, solo le spese assunte nel cosiddetto interesse del
condominio per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza. Insomma, le obbligazioni dei condomini seguono
regole simili a quelle usati per le obbligazioni degli eredi.
Una diversa divisione delle
spese, e quindi, l’eventuale riparto dell’ammanco al bilancio tra tutti gli
altri proprietari è possibile solo se c’è l’unanimità.