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L’anno scorso 8,2 milioni di contribuenti hanno usato la
detrazione sul recupero edilizio nella dichiarazione dei redditi. Basta questa
cifra, ricavata dalle statistiche delle Finanze, a spiegare perché è importante
sapere cosa succede quando si acquista una casa ristrutturata. La possibilità
di imbattersi in un venditore che sta sfruttando i bonus sui lavori è
tutt'altro che remota. E il destino della detrazione andrebbe affrontato in
anticipo per evitare brutte sorprese o discussioni.
La regola è dettata dall'articolo 16-bis del Tuir,
norma-base della detrazione del 36% (maggiorata al 50% fino a fine 2017). Al
comma 8 si dice che in caso di vendita dell’unità immobiliare «la detrazione
non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare».
In generale, il fatto che il bonus segua la casa pone il venditore in una posizione di debolezza negoziale, perché deve esplicitare la presenza di un rimborso fiscale che la legge – in assenza di accordi diversi – attribuisce al compratore. E questo potrebbe dare agli acquirenti più attenti una leva da azionare nella trattativa, reclamando ad esempio una riduzione del prezzo. Il venditore, comunque, non è tenuto a specificare gli importi in ballo, né il numero di rate rimaste.
FISCO E IMMOBILI 27
marzo 2017
Dal mutuo all’Iva, gli aiuti per chi vuole comprare casa
Se la casa viene venduta quest’anno, il venditore avrà fatto
in tempo a sfruttare cinque rate (dal 2013 al 2017). Le altre cinque, per una
detrazione totale di 12.500 euro, sono quelle rispetto alle quali si può
“trattare”, e valgono – di fatto – il 4,6% del prezzo. Se pensiamo che lo
sconto medio rilevato da Nomisma sul mercato milanese è il 12%, si capisce bene
quanto possa pesare la variabile dei bonus. Naturalmente, è decisivo che il
compratore abbia “capienza fiscale”, cioè un reddito abbastanza alto da
generare un’Irpef maggiore dei bonus fiscali.
Attenzione: ai fini del passaggio, la data del rogito è
ininfluente. Anche se l’alloggio venisse venduto il 30 dicembre 2017, in
assenza di accordi specifici, la detrazione relativa al 2017 (e agli anni
successivi) passerebbe all'acquirente, che la potrebbe usare dal modello Redditi
Pf o 730 presentato nel 2018.
IL SUCCESSO DELLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
Anno 2016 Stime Cresme. (Fonte: elaborazioni Casa 24 Plus su
dati Cresme)
I lavori
Le detrazioni trasferibili riguardano gli interventi
agevolati dal 36-50% che il proprietario può eseguire nelle singole unità
abitative (il comma 8 richiama le opere indicate al comma 1 dello stesso
articolo 16-bis del Tuir): dalla manutenzione straordinaria, (come lo
spostamento di una parete), fino alle opere per la prevenzione di atti illeciti
(come l’installazione di inferriate), la costruzione di box auto pertinenziali
e la bonifica dell’amianto.
La legge cita la vendita dell’unità «sulla quale sono stati
realizzati gli interventi», ma nella lista dei lavori ammessi sono compresi gli
interventi sulle parti comuni (alla lettera a) del comma 1). Si deve ritenere,
quindi, che chi compra un appartamento – salvo diverso accordo con il venditore
– acquisisca anche le rate residue della detrazione per lavori condominiali. In
questo caso, sarà l’amministratore di condominio a dover dare al compratore una
copia della certificazione per i lavori che aveva rilasciato a suo tempo al
venditore.
In virtù del rimando generale al 36%, tutte le regole viste
fin qui si applicano anche alla detrazione sulla riqualificazione energetica
del 55%, ora al 65%, aumentabile fino al 75% per lavori ad alta efficienza
(circolare 19/E, par. 1.7). Non si trasferisce, invece, il bonus del 50% per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinato ai lavori. Le Entrate
l’hanno detto rispondendo a un quesito che riguardava il decesso del
beneficiario e il trasferimento dell’immobile mortis causa (circolare
17/E/2015, par. 4.6). Secondo l’Ance, però, la motivazione vale anche per la
cessione per atto tra vivi: il motivo per cui il bonus mobili non si
trasferisce, infatti, è che l’articolo 16-bis riguarda solo le agevolazioni per
il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.
Le cessioni